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TITOLO I – DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO
ARTICOLO 1
É costituita l'Associazione internazionale senza scopo di lucro (ONLUS)
denominata NEAC - Network of European Active Citizens
ARTICOLO 2
L'Associazione ha sede nell’Isola di Procida alla Via Giovanni da Procida n. 20
ARTICOLO 3
L'Associazione non ha fini di lucro ed é indipendente da partiti, movimenti
politici ed associazioni sindacali. Potrà tuttavia aderire a sodalizi ed
iniziative aventi analoghi fini. Essa persegue finalità di solidarietà sociale
proponendosi di:
o Sviluppare il concetto di cittadinanza europea e una visione di appartenenza
cosmopolita;
o Sensibilizzare l'opinione pubblica ai temi dell'integrazione e al concetto di
cittadinanza europea;
o Lottare contro ogni forma di pregiudizio culturale, etnico, religioso,
sessuale, razzista e xenofobo;
o Diffondere i valori della pace e della solidarietà tra i popoli;
o Educare all'Europa in termini di mobilità giovanile, valorizzando il nuovo
contesto geografico, che si concretizza nell’appartenenza alla nuova dimensione
geografica - storica - culturale - sociale;
o Sviluppare la mobilità giovanile su scala Europea, sia in termini formativi
che culturali;
o Sviluppare una dimensione associativa e aggregativa giovanile;
o Promuovere incontri, discussioni, dibattiti sulle tematiche Europee e sui
programmi che la stessa Unione Europea pone in essere fornendo al pubblico una
prima risposta alla domanda d’informazione sull’Unione Europea, sulle sue
politiche e sui suoi programmi;
o Fornire un sostegno per promuovere ed aiutare concretamente tutte le persone
ed i gruppi che vogliano accedere ai finanziamenti per gli scambi giovanili
all'estero o interessati alla mobilità lavorativa nella Unione Europea;
o Realizzare attività pratiche d’utilità sociale per i diversamente abili, gli
emarginati e gli anziani;
o Contribuire allo sviluppo della società europea dell'informazione; favorire
gli scambi culturali, la formazione professionale, le iniziative di cooperazione
e partenariato;
o Collaborare con Enti e attività produttive locali per la realizzazione di
progetti che abbiano una ricaduta e apportino un beneficio locale in termini di
occupazione, aggregazione e sviluppo culturale in genere e che si rivolgano
esplicitamente a situazioni di svantaggio sociale;
o Facilitare ai propri associati i rapporti e i contatti con le istituzioni e
organizzazioni europee e internazionali.
A tale scopo verrà costituita, tramite la promozione di "adesioni", "alleanze" e
"sinergie", una infrastruttura connessa in rete, capace di contribuire alla
crescita creativa di individui, associazioni ed enti e dare importanti
contributi allo sviluppo del cittadino europeo.
L’Associazione NEAC - Network of European Active Citizens si impegna, fin dalla
sua origine, ad agire per valorizzare, divulgare e tutelare ogni forma ed
espressione creativa, e quindi attiverà a livello nazionale ed internazionale
programmi di informazione e formazione.
Quanto sopra nell'ottica di stimolare una sempre più ampia partecipazione
cosciente della gente, alle scelte ed alle strategie di sviluppo della
democrazia culturale nel nostro pianeta.
A tal fine l'Associazione:
- creerà gruppi di elaborazione progettuale che avanzino proposte alle
Istituzioni competenti;
- organizzerà canali di partecipazione per la realizzazione di progetti propri o
di altri;
- organizzerà conferenze, convegni, seminari di studio in forma tradizionale e
telematica, scuole e corsi di formazione ed aggiornamento sia in sede locale che
a distanza, bandirà concorsi e premi nazionali ed internazionali, produrre
materiale di innovazione educativa, libri e riviste a stampa ed in editoria
elettronica, realizzerà servizi di documentazione e banche dati in Internet,
produrrà CD-rom, audiovisivi ed applicazioni di sistemi esperti e di realtà
virtuale e quant'altro possa contribuire alla espansione ed al progresso
creativo della cultura, dell'arte, della scienza e della innovazione educativa,
favorendo la creatività degli individui unitamente ad una loro visione globale e
cosciente del mondo.
L'Associazione opererà nell'assoluto rispetto dei valori e dei principi
democratici che hanno ispirato le Costituzioni dei vari Stati e la nascita
dell'Unione Europea.
TITOLO II - PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI
ARTICOLO 4
Il patrimonio è costituito:
a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione ;
b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
c) da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti e sussidi.
Le entrate dell’Associazione sono costituite:
a) dai versamenti annuali dei Soci;
b) dall'utile eventualmente derivante dallo svolgimento delle attività Sociali;
c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo Sociale.
ARTICOLO 5
L'esercizio finanziario chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro sessanta
giorni dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo
il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio.
TITOLO III - SOCI
ARTICOLO 6
Potranno essere Soci - individuali o collettivi – Cittadini, Aziende,
Organizzazioni, Enti e Associazioni che hanno sede in uno dei 27 Stati Membri
dell’Unione Europea, in Paesi dell’EFTA/SEE (Islanda. Liechtenstein, Norvegia),
o comunque facenti parte dell’Europa geografica.
ARTICOLO 7
I Soci, individuali o collettivi, si dividono in quattro categorie:
a) Soci fondatori.
Sono coloro che hanno costituito l'Associazione e coloro che, operando
attivamente per il raggiungimento dello scopo Sociale, vengano in seguito
inclusi in tale categoria in virtù di delibera dell'assemblea generale dei Soci
su proposta del Consiglio Direttivo. I Soci fondatori, e solo essi, possono
essere membri del Consiglio Direttivo. Essi sono tenuti, al pari dei Soci
ordinari, al pagamento delle quote sociali.
b) Soci ordinari.
Sono coloro che, deliberata la loro ammissione, siano in regola con il pagamento
delle quote Sociali. Essi partecipano a tutte le attività organizzate
dall’Associazione e hanno il diritto di inoltrare istanze al Consiglio
Direttivo, affinché questo le esamini ed eventualmente le porti a votazione.
I Soci ordinari possono essere ammessi a far parte dei Comitati Progettuali.
c) Soci sostenitori.
Sono coloro che si impegnano con l'Associazione ad un concorso in danaro il cui
importo minimo sarà fissato dal Consiglio Direttivo.
Essi saranno informati di tutte le attività organizzate dall’Associazione. La
qualifica di Socio sostenitore è cumulabile con quella di Socio fondatore o
ordinario.
d) Soci onorari.
Sono le personalità chiamate a far parte dell’Associazione dal Consiglio
Direttivo. Essi possono essere ammessi a far parte dei Comitati Progettuali.
L'ammissione dei Soci è deliberata dal Consiglio Direttivo previa presentazione
di domanda scritta e su proposta di almeno un membro del Consiglio stesso.
ARTICOLO 8
I Soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il
trenta ottobre di ogni anno saranno considerati Soci anche per l'anno successivo
ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.
ARTICOLO 9
La qualità di Socio si perde per decesso, dimissioni, e per morosità o
indegnità: la morosità viene dichiarata dal Consiglio Direttivo, l'indegnità
dall'assemblea generale dei Soci .
ARTICOLO 10
Le somme versate dai Soci come quote Sociali non sono rimborsabili in nessun
caso.
TITOLO IV – ORGANI SOCIALI
ARTICOLO 11
Sono Organi dell'Associazione:
a) l'Assemblea generale dei Soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) i Comitati Progettuali.
ARTICOLO 12
L'Assemblea generale dei Soci è composta con parità di voto da tutti i Soci
fondatori, ordinari, sostenitori ed onorari.
Tutti i Soci possono farsi rappresentare con delega scritta, ma con il limite di
una delega per ogni Socio.
L'Assemblea delibera sull'inclusione nella categoria di Soci fondatori, su tutto
quanto il Consiglio Direttivo sottopone al suo esame, dichiara l'indegnità,
approva i bilanci annuali preventivi e consuntivi.
ARTICOLO 13
L'Assemblea generale dei Soci è convocata, dal Consiglio Direttivo almeno una
volta all'anno entro il 30 aprile (anche in via telematica), in coincidenza con
la chiusura dell'esercizio Sociale, mediante comunicazione scritta – per via
ordinaria o telematica - diretta a ciascun Socio contenente l'ordine del giorno,
almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
Ove particolari esigenze lo richiedano, l'assemblea generale dei Soci potrà
essere convocata da tanti Soci che rappresentino almeno un terzo dei suoi
componenti.
ARTICOLO 14
L'Assemblea generale dei Soci è presieduta dal Presidente del Consiglio
Direttivo; in mancanza l'assemblea nomina il proprio Presidente.
L'Assemblea nomina un segretario ed eventualmente due scrutatori. Spetta al
Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere
il diritto di intervenire alle assemblee.
Delle riunioni di assemblea si redige il processo verbale firmato dal Presidente
e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.
Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze
previste dall'art. 21 c.c. italiano.
ARTICOLO 15
Il Consiglio Direttivo é composto da membri di diritto e da membri elettivi.
Sono membri di diritto tutti i Soci fondatori ed i Presidenti Vicari nazionali
così come individuati dal successivo art. 19.
I membri elettivi sono due e vengono nominati dall'assemblea generale dei Soci.
Il Consiglio dura in carica un quinquennio e ciascun membro elettivo può essere
rinominato una sola volta consecutivamente. In caso di decesso, dimissioni o di
decadenza per morosità o indegnità di uno dei Consiglieri elettivi, l'assemblea
generale dei Soci, all'uopo convocata, provvede alla sua sostituzione.
ARTICOLO 16
Al Consiglio Direttivo competono, nell'ambito delle leggi vigenti i più ampi
poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.
Esso procede:
- alla redazione annuale del bilancio consuntivo e di quello preventivo del
successivo esercizio, sottoponendoli all'esame e all'approvazione dell'assemblea
generale dei Soci , all'uopo convocata;
- alla convocazione dell'assemblea generale dei Soci, ogni qual volta debbano
sottoporsi decisioni al suo esame ed alla sua approvazione;
- a proporre l'inclusione nella categoria dei Soci fondatori di coloro che
abbiano operato attivamente per il raggiungimento degli scopi della
Associazione;
- all'ammissione di nuovi Soci;
- all'eventuale dichiarazione di morosità di determinati Soci;
- alla nomina e revoca del personale dell’Associazione , fissandone emolumenti e
condizioni;
- alla creazione e allo scioglimento dei Comitati Progettuali ed alla scelta dei
Soci da ammettere nel loro seno;
- alla scelta dei progetti da realizzare tra quelli proposti dai Comitati
Progettuali;
- alla programmazione annuale di tutte le attività Sociali da svolgere;
- all'assunzione di impegni di collaborazione con altri enti che abbiano
finalità analoghe, stabilendone oneri e condizioni.
Per tutti tali fini il Consiglio sarà convocato più volte all'anno dal
Presidente, con riguardo alla necessità delle relative delibere.
ARTICOLO 17
Il Consiglio Direttivo nomina nel suo seno:
- un Presidente;
- un Direttore Generale;
- un Segretario.
a) Al Presidente competono la rappresentanza e la firma dell’Associazione nei
confronti dei terzi ed in giudizio. Egli ha facoltà` di delegare la sua firma ad
altri componenti del Consiglio con conferimento di regolare procura. Il
Presidente cura l'esecuzione di tutti i deliberati delle assemblee e del
Consiglio. Il Presidente convoca e presiede l'assemblea generale dei Soci;
convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo.
b) Il Direttore Generale é il responsabile dell’attuazione delle strategie e
delle decisioni del Consiglio Direttivo, della operatività e della coordinazione
delle strutture scientifica, amministrativa e di supporto, e dell’esecuzione dei
programmi della Associazione.
c) Il Segretario svolge funzioni di carattere strettamente esecutivo relative
all'amministrazione dell’Associazione, sotto la guida del Presidente e del
Direttore Generale.
Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario
o che ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri, e comunque
almeno ogni tre mesi.
Per la validità` delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della
maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei
presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente ed in sua assenza dal Direttore
Generale.
Delle riunioni del Consiglio verrà redatto su apposito libro il relativo verbale
che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
ARTICOLO 18
I Comitati Progettuali sono composti da almeno cinque membri, Soci ordinari,
fondatori e onorari. Essi si propongono di sviluppare creativamente iniziative
in sintonia con le linee ispiratrici dell’Associazione. Essi hanno la funzione
di progettare e proporre al Consiglio Direttivo, le iniziative da intraprendere.
I loro membri sono nominati dal Presidente su delibera del Consiglio Direttivo.
TITOLO V – OSSERVATORI NAZIONALI
ARTICOLO 19
La Associazione NEAC - Network of European Active Citizens - che nella fase
successiva a quella iniziale tenderà a configurarsi come "associazione di
associazioni" - costituisce, fin dalla sua origine, gli Osservatori Nazionali in
ciascuno dei Paesi dei Soci.
Ciascun Osservatorio Nazionale sarà rappresentato da un Presidente Vicario,
membro di diritto del Consiglio Direttivo, il quale godrà della più ampia
autonomia organizzativa nell’ambito delle attività tese a diffondere e
valorizzare le finalità dell’Associazione.
TITOLO VI - SCIOGLIMENTO
ARTICOLO 20
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall'assemblea generale dei Soci,
la quale provvederà alla nomina di un liquidatore che provvederà alla
devoluzione del patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità
sociale o affini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui
all'art. 3, comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa
destinazione imposta dalla legge.
TITOLO VII - CONTROVERSIE
ARTICOLO 21
Tutte le eventuali controversie Sociali tra Soci e tra questi e l'Associazione
o i suoi organi, saranno sottoposte alla competenza di un arbitro nominato di
comune accordo ed in caso di disaccordo dal presidente del Tribunale di Napoli.
TITOLO VIII - RINVIO
ARTICOLO 22
Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le vigenti norme del codice
civile italiano.
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